1. Normativa
di riferimento
Dal 1°
gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive (D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrative” e art.15
della legge n.183 del 12.11.2011).
La nuova disciplina prevede, in sintesi, quanto segue:
a)
le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti
tra privati;
b)
i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi,
dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
c)
sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a
pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi”;
d)
le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti
ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive
e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; l’acquisizione delle
informazioni è effettuata mediante richiesta da trasmettere all’Amministrazione
certificante esclusivamente per via telematica (email o pec), come indicato
all'art. 43, comma 3 del D.P.R. 445/2000, modificato in tal senso dal D.L.
69/2013, art. 14, comma 1 ter. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di
documenti a mezzo fax (art.
47, comma 2, lettera c del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione
Digitale");
e)
le pubbliche amministrazioni, in alternativa all’acquisizione d’ufficio
delle informazioni, sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato;
f)
la mancata risposta alle richieste di controllo di
altre pubbliche amministrazioni entro trenta giorni, costituisce violazione dei
doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione;
g)
ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un
ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione
d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito
istituzionale.
2. Modalità
per la richiesta di controlli:
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi possono richiedere informazioni sulle dichiarazioni sostitutive da
controllare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it
La richiesta di informazione o di controllo deve
contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e
dei dati richiesti, nonchè per l’individuazione della struttura competente al
rilascio degli stessi. La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla ricezione
dell’istanza.